Autotrasfusione

L’autotrasfusione è una procedura trasfusionale che consiste nel trasfondere al soggetto unità del suo stesso sangue e si realizza con una delle seguenti modalità:

Il metodo più utilizzato è il predeposito, una tecnica trasfusionale con la quale si preleva il sangue dal donatore che sarà anche ricevente, per compensare le perdite di sangue che si possono verificare nel corso di interventi chirurgici programmati.

Alcuni giorni prima dell’intervento vengono prelevate unità di sangue dal paziente, in fasi successive, fino a raggiungere la quantità prevedibilmente necessaria, in modo da consentirne l’eventuale utilizzo durante l’intervento operatorio e/o successivamente allo stesso. Il sangue prelevato viene conservato secondo i metodi tradizionali e quindi trasfuso, in caso di necessità.

I principali vantaggi dell’autotrasfusione sono:

Il paziente deve essere informato che le unità predepositate vengono conservate fino a scadenza della componente eritrocitaria e che sono disponibili solo per le sue necessità trasfusionali. La scadenza dell’unità di predeposito, le relative modalità di conservazione e di trasporto sono analoghe a quelle per le unità di sangue omologhe.

Intervalli tra donazioni

Il numero massimo di donazioni di sangue intero nell’anno non deve essere superiore a 4 per l’uomo e per la donna non in età fertile, a 2 per la donna in età fertile. L’intervallo tra due donazioni di sangue intero non deve essere inferiore a 90 giorni. L’intervallo di tempo minimo consentito tra due donazioni di plasma e tra una donazione di plasma e una di sangue intero o piastrinoaferesi è di 14 giorni; tra una donazione di sangue intero o di piastrinoaferesi e una di plasma è di 30 giorni. L’intervallo minimo consentito tra due piastrinoaferesi è di 14 giorni; l’intervallo minimo tra una donazione di sangue intero ed una piastrinoaferesi è di 30 giorni. Il numero massimo consentito di piastrinoaferesi è di 6 all’anno. L’elenco completo degli intervalli tra donazioni è contenuto nell’allegato IV del decreto del Ministero della Salute del 2 novembre 2015 recante “Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”.